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A. le spese di progetto; - B. le spese tecniche e assimilabili.
L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro. Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro. Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva degli oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.
A. SPESE DI PROGETTO
Sono “spese di progetto” tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Spese di progetto per bonifica e rifacimento della copertura in MCA
Il valore limite per le spese relative alla bonifica e al rifacimento della copertura in MCA è determinato in funzione della superficie della proiezione in pianta della copertura da bonificare, inclusi eventuali lucernari integrati nella copertura e oggetto anch’essi di rimozione.
Una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica e il rifacimento della copertura è pari a 60€ per mq.
Nel valore limite così determinato sono comprese:
le spese per la rimozione della copertura in MCA
le spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi edili ad essa accessori (lucernari, lattonerie per scossaline, canali di gronda, ecc.);
le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali);
le spese per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
le spese per la predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008;
le spese per eventuali impianti fotovoltaici solari integrati nei quali i moduli fotovoltaici o solari sostituiscono gli elementi di copertura.
Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di pannelli solari o moduli fotovoltaici non integrati nella copertura, ma sovrapposti ad essa. Alla spesa per la bonifica e il rifacimento della copertura può essere aggiunta quella per l’acquisto e la posa in opera di ancoraggi permanenti conformi ai requisiti indicati al punto 3 del presente Allegato, nel rispetto del valore limite pari al 10% delle spese relative alla bonifica e al rifacimento della copertura.
Spese di progetto per la bonifica del controsoffitto in MCA
Il valore limite per le spese relative alla bonifica del controsoffitto in MCA è determinato in funzione della superficie della proiezione in pianta del controsoffitto da bonificare, inclusi eventuali lucernari integrati nel controsoffitto e oggetto anch’essi di rimozione. Una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica del controsoffitto è pari a 20 € per mq.
Nel valore limite così determinato sono comprese:
le spese per la rimozione del controsoffitto
le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali);
le spese per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
le spese per la predisposizione e la presentazione all’organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. 81/2008;
In caso di presenza di sottocopertura, ossia di rivestimento interno della copertura situato subito al di sotto e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto, si applicano le condizioni sopra indicate per il controsoffitto.
B. SPESE TECNICHE
Sono “spese tecniche e assimilabili” le spese non facenti parte del progetto che si rendono necessarie per:
la redazione della perizia asseverata;
la determinazione analitica dell’amianto (certificato di analisi o rapporto di prova) effettuata da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata;
la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
la certificazione di regolare esecuzione o collaudo.
Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla compilazione della domanda di finanziamento.
Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA. Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente esercita la propria attività. In conformità a tale requisito sono esclusi gli interventi su immobili dei quali l’impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali immobili operi occasionalmente personale dell’impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento. La rimozione delle coperture in cemento-amianto deve riguardare l’intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale sopra descritto, nel quale è finanziabile solo la rimozione della copertura utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente. Il progetto può comprendere, nei limiti di spesa di cui al paragrafo 1, l’acquisto e l’installazione permanente sulla nuova copertura di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta. Gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma UNI 11578:2015 e riferibili ai tipi A, C e D della stessa. La realizzazione del progetto dovrà iniziare successivamente alla data indicata nell’art. 9 dell’Avviso pubblico. È ammessa la presentazione del Piano di lavoro all’organo di vigilanza precedentemente a tale data
Il contributo a fondo perduto sarà erogato dopo 90 giorni dalla conclusione dei lavori e il successivo invio ad INAIL dei documenti di rendicontazione. Per investimenti superiori ai 30.000€, sarà possibile richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, prima di dell’inizio lavori.
È possibile che l’impresa richiedente affidi i lavori a più fornitori, ad esempio uno per la bonifica della copertura in cemento amianto e uno per il rifacimento della nuova copertura?
Il bando non prevede limiti nel merito, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto.
Assolutamente No!
Viene finanziato solo l'intervento in immobili di proprietà o anche in immobili occupati locati?
gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria sia nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare esclusivamente la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell’impresa richiedente.
Oltre alla bonifica della copertura in ETERNIT, il bando ISI INAIL finanzia le operazioni di rifacimento della nuova copertura, ed inoltre permette di recuperare sempre il 65%, anche per le spese di gestione pratica e documentali.
Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, è finanziabile il rifacimento di una copertura avente superficie maggiore di quella in cemento amianto rimossa?
No, nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in MCA preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente
Possono partecipare al bando ISI, tutte le IMPRESE italiane, anche individuali inscritte regolarmente alla C.C.I.A.A. a patto che raggiungano il punteggio minimo di ammissione calcolato sui parametri indicati da INAIL.
Si devono rimuovere nell’ambito del medesimo progetto di bonifica della copertura in cemento amianto: - la sottocopertura in MCA - il controsoffitto in MCA. A quale tipologia di intervento si deve fare riferimento? Come devono essere calcolate le spese ammissibili per la bonifica e il rifacimento dei diversi elementi?
Si premette che per “sottocopertura” si intende un rivestimento interno situato subito al di sotto della copertura e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto, mentre per “controsoffitto” si intende un elemento autonomo realizzato al di sotto del soffitto e non a diretto contatto con la copertura.
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